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D.P.R. 16/12/1992 n. 4952 . Ai fini della possibile destinazione a noleggio con conducente, di cui all'articolo 85, comma 2, del codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle cosiddette di soccorso. Sez. Iii - documenti di circolazione e immatricolazione Paragrafo 1. Formalità per la circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori (artt. 93-99 codice della strada) Art. 245. (art. 93 cod. Str.) (comunicazioni fra gli uffici della m.c.t.c. E del p.r.a.) 1 . L'ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c., per i casi previsti dallo articolo 93, comma 5, del codice, trasmette agli uffici provinciali del p.r.a. Entro tre giorni dall'emissione della carta di circolazione definitiva, qualora la stessa venga rilasciata contestualmente alla targa, ovvero in caso contrario, all'atto dell'emissione della carta di circolazione provvisoria, una comunicazione contenente i dati di identificazione dei veicoli immatricolati e i dati anagrafici di chi se ne è dichiarato proprietario, nonché, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio. 2 . La comunicazione di cui al comma 1 avviene attraverso le trasmissioni di un tabulato meccanografico, fino a che non siano normalizzati i sistemi di collegamento di tipo telematico o elettronico. Tale normalizzazione con i relativi costi viene stabilita con decreto del ministro dei trasporti, di concerto con il ministro delle finanze, sentito l'a.c.i., da emettersi entro due anni dall'entrata in vigore del codice. 3 . L'ufficio provinciale del p.r.a., entro tre giorni dal rilascio, dà comunicazione dell'avvenuta consegna del certificato di proprietà all'ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c., con le modalità di cui al comma 2. 4 . Qualora l'ufficio provinciale del p.r.a. Accerti che il proprietario di un veicolo sia una persona diversa da quella le cui generalità sono indicate nella carta di circolazione, deve darne comunicazione, trasmettendo nel contempo la carta di circolazione, all'ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. Che provvede, a richiesta del nuovo intestatario, ad una nuova immatricolazione con il rilascio di nuove targhe e nuova carta di circolazione contenente gli estremi della targa precedentemente rilasciata e la data di rilascio della stessa. Anche dell'effettuato nuovo rilascio è data comunicazione all'ufficio provinciale del p.r.a. Art. 246. (art. 93 cod. Str.) (caratteristiche dei veicoli destinati a servizio di polizia stradale) 1 . I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 93, comma 11, del codice, oltre che rispondere alle norme del codice e del regolamento per quanto riguarda le caratteristiche tecniche stabilite per la categoria di appartenenza, devono possedere altresì i requisiti fissati dall'articolo 227, comma 2, in relazione alla lettera f, punto g) dell'appendice v al presente titolo. 2 . Il ministro dei trasporti può stabilire che ai veicoli di cui al comma 1 venga rilasciata una speciale targa di immatricolazione, anche in deroga ai criteri fissati nel comma 1, lettere a) e c), dell'appendice xii al presente titolo, al fine dell'indicazione che detti veicoli sono destinati esclusivamente al servizio di polizia stradale. Art. 247. (art. 94 cod. Str.) (comunicazioni tra gli uffici della m.c.t.c. E del p.r.a.) 1 . Gli uffici provinciali della direzione generale della m.c.t.c. Comunicano agli uffici provinciali del p.r.a. I dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di residenza e di proprietà ed i dati anagrafici di chi si è rispettivamente dichiarato intestatario o nuovo intestatario, nei tempi di cui allo articolo 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo. 2 . Gli uffici provinciali del p.r.a. Comunicano agli uffici provinciali della m.c.t.c. Le informazioni relative ai veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprietà nei tempi di cui all'articolo 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo. Art. 248. (art. 97 cod. Str.) (contrassegno di identificazione per ciclomotori e relative procedure di distribuzione) 1 . Il contrassegno di identificazione di cui all'articolo 97 del codice consiste in una targhetta da applicare al ciclomotore e contraddistinto da un codice alfanumerico. 2 . Chiunque intenda circolare con un ciclomotore deve preventivamente munirsi dell'apposito contrassegno, avanzando specifica domanda indirizzata all'ufficio provinciale competente della direzione generale della m.c.t.c. Tale contrassegno può essere consegnato anche dal costruttore, o dal rappresentante ufficiale in italia, o dal commissionario, o dal concessionario o agente di vendita, all'atto dell'acquisto, presso questi, del ciclomotore. 3 . Ai costruttori di ciclomotori ed ai loro rappresentanti ufficiali in italia, nonché ai relativi commissionari, concessionari od agenti di vendita, di cui al comma 2, i contrassegni vengono distribuiti dall'ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. In lotti di adeguata consistenza. I soggetti indicati, a loro volta, allo atto della vendita di ciclomotori propri o in permuta o in deposito, possono cedere i contrassegni agli acquirenti che abbiano i requisiti di cui all'articolo 251, comma 1. 4 . Il contrassegno è strettamente legato alla persona e non segue le vicende giuridiche del veicolo. Lo stesso contrassegno permette all'intestatario di circolare con differenti ciclomotori, assumendo la responsabilità della circolazione del ciclomotore di volta in volta impiegato. Art. 249. (art. 97 cod. Str.) (trasferimento di proprietà dei ciclomotori) 1 . In caso di trasferimento di proprietà o di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto del ciclomotore, il contrassegno di identificazione rimane in possesso dell'intestatario che può conservarlo per apporlo su altro ciclomotore ovvero restituirlo ad un ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c.. Nel secondo caso l'ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. Provvederà alle conseguenti annotazioni nel centro elaborazione dati della m.c.t.c. 2 . I contrassegni restituiti vengono distrutti dagli uffici provinciali della direzione generale della m.c.t.c. Con le stesse modalità previste per le targhe di immatricolazione dei veicoli a motore ritenute non usabili. 3 . La proprietà di un ciclomotore non può essere trasferita a chi è sprovvisto di contrassegno. Il venditore è tenuto a verificare che l'acquirente si sia munito dell'apposito contrassegno prima dell'acquisto. Art. 250. (art. 97 cod. Str.) (caratteristiche e modalità d'applicazione del contrassegno di identificazione per ciclomotori) 1 . Il contrassegno di identificazione del ciclomotore, avente le stesse caratteristiche previste nel disciplinare tecnico per le targhe di immatricolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, porta in rilievo su fondo bianco retroriflettente una combinazione di cifre e lettere, nonché il marchio ufficiale della repubblica italiana. 2 . La forma, il marchio, e le dimensioni del contrassegno sono indicate nella figura iii.3. 3 . Le cifre e le lettere componenti il codice del contrassegno sono di colore nero (tab. Iii.2 che fa parte integrante del presente regolamento). Anche il marchio ufficiale della repubblica italiana è di colore nero. 4 . Il codice alfanumerico è costituito da una combinazione di lettere e numeri. La progressione delle combinazioni viene stabilita dalla direzione generale della m.c.t.c. 5 . Il contrassegno non deve essere necessariamente illuminato, salvo eventuale diversa disposizione impartita dal ministro dei trasporti. Esso deve essere applicato con le medesime modalità previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza minima da terra del suo bordo inferiore che può discendere al di sotto del valore minimo ivi previsto, purchè non sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico. 6 . L'applicazione del contrassegno su qualsiasi ciclomotore deve essere concepita in modo tale da rendere possibile l'installazione e la rimozione da parte di chi sia a ciò legittimato. Art. 251. (art. 97 cod. Str.) (procedure per l'assegnazione, rilascio e registrazione del contrassegno di identificazione per ciclomotori) 1 . Il contrassegno di identificazione viene rilasciato da un ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c., ovvero dai soggetti specificati nell'articolo 248, comma 2, a persona fisica che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non sia interdetta, ovvero a persona giuridica, che ne faccia richiesta dimostrando quale sia la sua residenza anagrafica, o sede, in italia, ovvero, altrimenti, che sia comunque reperibile nei modi previsti e che abbia diritto all'assegnazione di targhe di immatricolazione per cittadini italiani residenti all'estero o per stranieri non residenti anagraficamente in italia. 2 . Il codice alfanumerico del contrassegno di identificazione, insieme con le generalità del responsabile della circolazione secondo le norme del comma 1, vengono registrati dagli uffici provinciali della direzione generale della m.c.t.c. Nel centro elaborazione dati della direzione generale della m.c.t.c. Ed aggiornati in relazione a trasferimenti di residenza, di sede o di abitazione, ovvero a provvedimenti di annullamento del contrassegno. 3 . Nel caso in cui sia il costruttore o il suo rappresentante ufficiale in italia, ovvero il rivenditore da questi abilitato, secondo le norme dell'articolo 248 ad assegnare il contrassegno di identificazione al responsabile della circolazione, esso comunica ad un ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c., preferibilmente mediante procedura informatica, ma in ogni caso entro sette giorni non festivi dalla vendita, l'abbinamento fra codice del contrassegno e generalità dello intestatario. Il costruttore o il suo rappresentante ufficiale in italia, ovvero il rivenditore da questi abilitato, è responsabile della corretta acquisizione dei dati che deve comunicare all'ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c., nonché del contrassegno stesso finché questo non venga consegnato all'utente. Art. 252. (art. 97 cod. Str.) (adempimenti dell'intestatario del contrassegno di identificazione per ciclomotori) 1 . In caso di smarrimento, distruzione o furto del contrassegno per ciclomotori, l'intestatario deve comunicarlo ad un ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. Entro tre giorni producendo la prescritta documentazione. L'ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. Rilascia su richiesta dell'interessato un nuovo contrassegno compiendo le consuete annotazioni nel proprio centro elaborazione dati. Art. 253. (art. 97 cod. Str.) (norme transitorie per i ciclomotori in circolazione) 1 . I ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, ovvero di certificato di conformità, già rilasciato alla data del 30 giugno 1993, potranno continuare a circolare senza il contrassegno di identificazione: A) fino al 30 settembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dall'1 luglio 1992 al 30 giugno 1993; B) fino al 31 dicembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dall'1 luglio 1991 al 30 giugno 1992; C) fino al 31 marzo 1994, se il loro certificato risulta rilasciato dall'1 luglio 1989 al 30 giugno 1991; D) fino al 30 giugno 1994, se il loro certificato risulta rilasciato prima dell'1 luglio 1989. 2 . Per l'assegnazione ed il rilascio del contrassegno ai ciclomotori di cui al comma 1, nonché per la sua registrazione, si applicano le norme del presente regolamento. Art. 254. (art. 98 cod. Str.) (circolazione di prova) 1 . Le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 236, sono assimilate alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi. Alle predette fabbriche costruttrici di sistemi o di dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, ai commercianti autorizzati di tali veicoli si applicano le disposizioni previste dall'articolo 98 del codice.
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